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Ante '67, edilizia libera e ordine di demolizione: interviene il TAR

L'assenza di permesso di costruire può essere giustificata solo se l'immobile sia stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte. Ma la data di costruzione va comunque dimostrata

di Redazione tecnica - 18/04/2025

Ante '67: prova dev’essere rigorosa e oggettiva

Nel valutare il caso, il Collegio ha ribadito che “L'onere di fornire la prova che l'opera ubicata su area esterna al centro abitato esista da epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L. 6/8/1967, n. 765, grava sul privato, la quale, in presenza di un manufatto non assistito da un titolo abilitativo che lo legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarlo ai sensi di legge.”

L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) configura l’ordinanza di demolizione come atto vincolato, e pertanto l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale.

Quanto alle prove addotte dalla ricorrente:

  • le dichiarazioni notarili e contenute nell’atto di compravendita sono “mere affermazioni di parte”, redatte ex art. 46 d.P.R. n. 380/2001, e non verificabili;
  • la visura catastale non recava la data di prima iscrizione e la categoria A/5 “non è indicativa dell’epoca di costruzione”, in quanto è stata soppressa solo nel 1992;
  • le perizie tecniche acquisite in sede di stipula non costituivano documentazione certa e oggettiva, tale da invertire l’onere probatorio.

Di conseguenza, non risultava alcuna prova documentale certa della realizzazione ante ’67 del fabbricato, motivo per cui era stato correttamente considerato abusivo.

 

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