Pergolato chiuso: è tettoia soggetta a titolo edilizio
Infine, la sentenza distingue chiaramente tra:
- pergolato, definito quale struttura leggera, aperta, amovibile, senza copertura fissa;
- tettoia, ossia una struttura coperta con elementi rigidi (es. pannelli, lamiera, plexiglass), non amovibile, con effetto volumetrico.
Nel caso in esame, l’opera, per come descritta e documentata, non può ascriversi ad una delle ipotesi di edilizia libera, trattandosi di pergolato munito di elementi di chiusura superiore fissi, e dunque da qualificarsi come tettoia.
Sul punto si è richiamata la giurisprudenza costante secondo cui “Un pergolato coperto con elementi rigidi e non rimovibili perde la sua natura ornamentale e assume quella di manufatto edilizio rilevante, soggetto a titolo abilitativo.” Anche in questo caso, si configura un intervento abusivo in zona vincolata.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione fondato sull’abusività di un immobile edificato sine titulo e nella realizzazione, sempre senza alcuna autorizzazione, di manufatti non rientranti in edilizia libera.