L’art. 135 del Codice dei contratti
Il cuore della disciplina è l’art. 135 del d.lgs. n. 36/2023.
Essa prevede che:
“1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:
- a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
- b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
- a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;
- b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
- c) l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato."
L’allegato II.19 descrive le categorie dei servizi ai quali il codice si applica.
La norma stabilisce che le regole del Codice si applicano agli appalti di ricerca e sviluppo solo se ricorrono due condizioni:
- i risultati appartengono in via esclusiva alla stazione appaltante;
- la prestazione è interamente finanziata dalla stessa.
Basta che una di queste condizioni manchi perché il contratto esca dal perimetro codicistico, aprendo la strada a una maggiore libertà negoziale. In questo modo la finalità della ricerca prevale sulla logica della concorrenza: la scelta del partner non è più rigidamente vincolata alle procedure di gara, ma può rispondere a criteri di idoneità scientifica e tecnologica.