Bonus Facciate e lavori incompiuti: l’impresa non può invocare l’onerosità sopravvenuta

Una sentenza del Tribunale di Imperia chiarisce che l’impossibilità di cedere i crediti non giustifica l’inadempimento: impresa responsabile, ma committente esposto al rischio fiscale

di Cristian Angeli - 29/05/2025

Le richieste contrapposte delle parti

Il condominio attore ha chiesto la risoluzione del contratto e degli atti collegati, con condanna alla restituzione delle somme anticipate, al pagamento di penali, e al risarcimento per la mancata fruizione dell’incentivo fiscale. In via subordinata, ha chiesto almeno il rimborso delle somme versate direttamente tramite bonifico.

Ha inoltre avanzato la richiesta che la ditta appaltatrice provvedesse alla revoca delle cessioni del credito già comunicate all’Agenzia delle Entrate, assumendosi ogni conseguenza fiscale derivante da un eventuale accertamento tributario in capo ai singoli condomini.

La società convenuta ha riconosciuto l’inadempimento, ma ha tentato di giustificarlo invocando la sopravvenuta impossibilità di cedere i crediti fiscali, dovuta a modifiche normative che, a suo dire, avevano fatto venir meno la “causa concreta” del contratto, rendendolo eccessivamente oneroso.

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