Bonus Facciate e lavori incompiuti: l’impresa non può invocare l’onerosità sopravvenuta
Una sentenza del Tribunale di Imperia chiarisce che l’impossibilità di cedere i crediti non giustifica l’inadempimento: impresa responsabile, ma committente esposto al rischio fiscale
La manleva fiscale invocata dal condominio
Tra le domande più innovative, spicca quella relativa alla manleva fiscale: il condominio chiedeva che, in caso di revoca del beneficio da parte dell’Agenzia delle Entrate (perché l’intervento era incompiuto), la società appaltatrice si assumesse la responsabilità economica delle imposte, delle sanzioni e degli interessi eventualmente richiesti ai singoli condomini.
La richiesta comprendeva anche l’obbligo per la ditta di attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate per revocare le cessioni già trasmesse e non più giustificate da prestazioni effettive. Nelle conclusioni dell’attore si legge infatti: «[…] oltre per la condanna a procurare la restituzione in favore del Condominio e/o dei singoli condomini dei crediti oggetto di cessione e/o comunque la revoca di tali cessioni rendendo edotta di ciò l’Agenzia delle Entrate […]».
Nonostante ciò il giudice, pur riconoscendo i presupposti della risoluzione contrattuale, non accoglie questa pretesa, limitandosi a una condanna restitutoria e risarcitoria. Nel dispositivo non compare alcun obbligo specifico di attivazione presso l’Agenzia, segno che il condominio – pur vittorioso – non è stato considerato esente da responsabilità nei confronti del fisco.
Documenti Allegati
Sentenza Tribunale Imperia 12 maggio 2025, n. 257IL NOTIZIOMETRO