Bonus Facciate e lavori incompiuti: l’impresa non può invocare l’onerosità sopravvenuta

Una sentenza del Tribunale di Imperia chiarisce che l’impossibilità di cedere i crediti non giustifica l’inadempimento: impresa responsabile, ma committente esposto al rischio fiscale

di Cristian Angeli - 29/05/2025

L’eccessiva onerosità non esonera dall’inadempimento

Il punto giuridicamente più rilevante della sentenza è rappresentato dal rigetto dell’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dall’impresa appaltatrice. La ditta, di fronte all’impossibilità di monetizzare i crediti fiscali ricevuti a titolo di pagamento, ha invocato l’art. 1467 c.c., chiedendo di essere esonerata da responsabilità in quanto colpita da eventi normativi imprevedibili.

Il giudice ha però escluso in modo netto tale linea difensiva, chiarendo che le difficoltà di accesso al mercato della cessione del credito non integrano un’impossibilità giuridica o materiale, ma piuttosto un rischio d’impresa pienamente prevedibile e contrattualmente assumibile.

La motivazione della sentenza sottolinea che l’inadempimento è stato volontario, non determinato da cause di forza maggiore, e che la mancata riuscita della strategia finanziaria dell’appaltatore non è opponibile al committente, che aveva correttamente adempiuto le proprie obbligazioni.

Si legge infatti che “la circostanza di non essere riuscita a cedere i crediti fiscali acquisiti, sono fatti irrilevanti e non opponibili al Condominio”.

In aggiunta, è stato respinto anche l’argomento secondo cui il condominio non avrebbe subito un danno patrimoniale, in quanto una parte dei lavori era comunque stata eseguita. Il Tribunale ha ritenuto pienamente sussistente il danno, non solo per i costi sostenuti, ma soprattutto per la perdita definitiva del beneficio fiscale, valutata in via equitativa.

In definitiva, la sentenza n. 257/2025 rappresenta un precedente importante per il contenzioso in materia di bonus edilizi: l’impossibilità di sfruttare la cessione del credito non può giustificare l’inadempimento contrattuale, e, allo stesso tempo, il condominio non può scaricare integralmente sul fornitore i rischi fiscali derivanti dalla mancata ultimazione delle opere.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e contenziosi
www.cristianangeli.it

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