Cambio di destinazione d’uso unità seminterrate e al primo piano fuori terra: i limiti del Salva Casa
Il TAR Lazio chiarisce che, in assenza della normativa regionale prevista dall’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, il cambio di destinazione d’uso “verticale” resta soggetto a permesso di costruire.
Il caso deciso dal TAR Lazio
Con la sentenza n. 8313 del 29 aprile 2025, il TAR Lazio ha confermato questo principio. Il caso riguardava il cambio di destinazione d’uso di un seminterrato da magazzino a residenziale, eseguito mediante SCIA. Il Comune, ritenendo necessaria l’autorizzazione tramite permesso di costruire, ha ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere.
Il TAR ha dato ragione all’amministrazione, chiarendo che:
- il cambio d’uso tra categorie funzionali diverse integra una modificazione edilizia rilevante, anche senza opere strutturali;
- il mutamento incide sul carico urbanistico, valutato in base alla nuova superficie utile residenziale;
- in assenza della disciplina regionale, non si applicano le semplificazioni del Salva Casa, neppure per le singole unità.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 29 aprile 2025, n. 8313IL NOTIZIOMETRO