Cambio di destinazione d’uso unità seminterrate e al primo piano fuori terra: i limiti del Salva Casa
Il TAR Lazio chiarisce che, in assenza della normativa regionale prevista dall’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, il cambio di destinazione d’uso “verticale” resta soggetto a permesso di costruire.
Il principio consolidato
I giudici hanno richiamato il consolidato principio secondo cui:
“Il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome comporta una modificazione edilizia con effetti sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire, anche in assenza di opere strutturali o rilevanti esternamente”.
Conferma ulteriore già arrivata dalle Linee di indirizzo e criteri interpretativi del MIT, le quali ribadiscono che, per rendere applicabili le semplificazioni del Salva Casa alle unità al primo piano o seminterrate, è necessario che le Regioni individuino le zone interessate attraverso strumenti urbanistici comunali.
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Sentenza TAR Lazio 29 aprile 2025, n. 8313IL NOTIZIOMETRO