Cambio di destinazione d’uso unità seminterrate e al primo piano fuori terra: i limiti del Salva Casa
Il TAR Lazio chiarisce che, in assenza della normativa regionale prevista dall’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, il cambio di destinazione d’uso “verticale” resta soggetto a permesso di costruire.
I giudici hanno richiamato il consolidato principio secondo
cui:
“Il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie
funzionalmente autonome comporta una modificazione edilizia con
effetti sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire,
anche in assenza di opere strutturali o rilevanti
esternamente”.
Conferma ulteriore già arrivata dalle Linee di indirizzo e
criteri interpretatividel MIT, le quali
ribadiscono che, per rendere applicabili le semplificazioni del
Salva Casa alle unità al primo piano o seminterrate, è necessario
che le Regioni individuino le zone interessate attraverso strumenti
urbanistici comunali.
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