Cambio di destinazione d’uso unità seminterrate e al primo piano fuori terra: i limiti del Salva Casa

Il TAR Lazio chiarisce che, in assenza della normativa regionale prevista dall’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia, il cambio di destinazione d’uso “verticale” resta soggetto a permesso di costruire.

di Redazione tecnica - 19/05/2025

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Conclusioni

Il nuovo art. 23-ter si propone di semplificare, ma resta incompleto senza l’attuazione regionale prevista dal comma 1-quater. In assenza di tale disciplina, i tecnici e i cittadini rischiano di ritenere erroneamente applicabile la SCIA anche nei casi in cui, invece, è ancora necessario il permesso di costruire.

La sentenza del TAR Lazio è un importante richiamo alla prudenza: il mutamento di destinazione d’uso “verticale” per unità situate al primo piano fuori terra o nei seminterrati resta, fino a nuovo intervento legislativo regionale, soggetto al regime ordinario. E quindi a possibili sanzioni demolitorie in caso di errata qualificazione.

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