Monetizzazione dei parcheggi: un’opzione, non un diritto
Altro punto centrale della decisione è la questione della monetizzazione dei parcheggi pertinenziali non reperibili sul lotto.
In base all’art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano dei Servizi del Comune, la monetizzazione è prevista come alternativa subordinata all’impossibilità di ricavare in loco i parcheggi e previa valutazione dell’Amministrazione comunale.
Il TAR ha ribadito un principio fondamentale: “La monetizzazione non costituisce un diritto del privato, ma una possibilità rimessa alla valutazione discrezionale dell’Ente, fondata sull’interesse pubblico».
Di conseguenza:
- anche in presenza di una comprovata impossibilità a reperire gli standard, l'Amministrazione non è obbligata ad accettare la monetizzazione;
- spetta al Comune valutare se sia urbanisticamente opportuno rinunciare alla dotazione concreta, pur in presenza di un corrispettivo economico.
In definitiva, il TAR ha evidenziato che:
- l'Amministrazione deve verificare la possibilità di realizzare i parcheggi mancanti anche su aree esterne al lotto, purché idonee e prossime;
- l’assenza di spazi compatibili o la presenza di vincoli urbanistici, ambientali o geologici può giustificare il diniego alla monetizzazione;
- la monetizzazione non è mai automatica: si tratta di una misura eccezionale, che non può tradursi in una “licenza a costruire senza dotazioni”.