Cantieri edili: ecco come funzionerà la patente a punti

Nel Decreto PNRR 2024 previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

di Redazione tecnica - 27/02/2024

Patente a punti: la dotazione iniziale e la decurtazione

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Ecco di seguito come sono decurtati i punti.

  1. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I al TUSL: decurtazione di 10 crediti. Tali violazioni sono:
    • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
    • mancata formazione ed addestramento;
    • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
    • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
    • mancanza di protezioni verso il vuoto;
    • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
    • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
    • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    • mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.
  2. In caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI al TUSL: decurtazione di 7 crediti. In questo caso si tratta dei seguenti lavori:
    • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
    • lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
    • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
    • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
    • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
    • lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
    • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
    • lavori subacquei con respiratori;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
    • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
  3. In caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: decurtazione di 5 crediti. In questo caso si tratta di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
  4. In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • la morte: decurtazione di 20 crediti;
    • un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;
    • un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: decurtazione di 10 crediti.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

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