Conclusioni
Con questa sentenza, il TAR Campania non introduce nuovi principi, ma conferma un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, che trova oggi esplicito riconoscimento nel D.Lgs. n. 36/2023, soprattutto a seguito delle recenti modifiche operate dal D.Lgs. n. 209/2024.
L’art. 11, comma 3, del nuovo Codice ribadisce che l’operatore economico può scegliere un CCNL alternativo solo se rispetta il vincolo della coerenza con l’appalto e della tutela effettiva dei lavoratori.
Il controllo sulle condizioni retributive e normative non rappresenta un’invasione della libertà di impresa, ma uno strumento di garanzia per la corretta esecuzione degli appalti pubblici e per la tutela della concorrenza leale. La pronuncia del TAR Campania, dunque, rafforza questa impostazione, confermando che l’applicazione dei contratti collettivi negli appalti pubblici non può essere una scelta arbitraria, ma deve rispondere a precisi criteri di coerenza e tutela del lavoro.