CCNL diverso da quello indicato nel bando: obbligatoria la verifica di equivalenza
La sentenza del TAR Sicilia: illegittima l'aggiudicazione senza controllare che l'OE garantisca effettivamente le tutele economiche e sociali del contratto richiesto nella lex specialis
Principio di equivalenza: come si applica
Il TAR ha sottolineato come il principio di equivalenza – cardine dell’evidenza pubblica e del favor partecipationis – non possa essere invocato per legittimare un’offerta che non rispetta i requisiti essenziali fissati dalla lex specialis.
Nello specifico:
- non è giustificabile la presentazione di un’offerta difforme rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis;
- non consente l’accettazione di soluzioni che si discostino dai requisiti tecnici minimi obbligatori, configurandosi altrimenti un inammissibile aliud pro alio;
- la discrezionalità tecnica della PA trova un limite insuperabile nei requisiti essenziali delle prestazioni richieste, i quali rappresentano condizioni di partecipazione alla gara e non possono essere oggetto di equivalenza.
Le conclusioni del TAR: aggiudicazione illegittima
Il ricorso è stato quindi accolto, ritenendo illegittima l'aggiudicazione in favore del concorrente che aveva indicato un CCNL differente, senza presentare la relativa dichiarazione di equivalenza e senza che la SA ne avesse verificato l'effettiva corrispondenza. L'affidamento è stato quindi annullato, con dichiarazione di subentro del ricorrente
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