La decisione del TAR
Secondo il Collegio, le clausole del bando vanno impugnate subito solo quando presentano un effetto impeditivo certo e insuperabile, ossia quando impediscono oggettivamente la partecipazione alla gara.
Diversamente, quando la clausola contestata non integra un vero ostacolo, si applica la regola generale: l’impugnazione può essere proposta solo con l’atto che concretamente lede l’interesse dell’operatore (tipicamente, l’aggiudicazione o l’eventuale esclusione).
Nel caso esaminato, la partecipazione di otto operatori economici – incluso lo stesso ricorrente – dimostra che la clausola sul costo della manodopera non aveva natura escludente. L’eventuale sottostima rileverà, semmai, nella fase successiva e potrà essere fatta valere solo unitamente all’impugnazione del provvedimento conclusivo.