Deprezzamento immobile e rimozione abusi
La Cassazione ha preliminarmente osservato come il riconoscimento del rimborso delle spese necessarie per l’eliminazione degli abusi non possa in nessun caso ritenersi ricompreso negli importi riconosciuti, a favore del compratore, a titolo di deprezzamento dell’immobile.
Nel caso in esame, le spese per l’eliminazione degli abusi non valgono in nessun caso a compensare la riduzione del valore dell’immobile abusivo compravenduto, poiché quelle spese valgono unicamente ad eliminare i manufatti abusivi il cui valore era stato viceversa considerato dalle parti ai fini della determinazione del prezzo originariamente convenuto tra le parti.
Una volta eliminati gli abusi (e sostenute le corrispondenti spese), l’immobile non risulta affatto riportato al valore integrale originariamente convenuto tra le parti, rimanendo piuttosto deprezzato dall’eliminazione di una sua componente costitutiva (quella abusiva), con la conseguente logica cumulabilità del rimborso per l’eliminazione degli abusi con gli importi riconosciuti a titolo di riduzione del prezzo.