Comunicazione crediti Superbonus: legittimo lo scarto per spese professionali sproporzionate
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria: nessuna detrazione per i compensi del general contractor non direttamente collegati agli interventi
Il “Superbonus contenzioso” continua a produrre pronunce che, pur lasciando aperti gli spazi di difesa per i contribuenti, ribadiscono l’importanza della tracciabilità documentale, della coerenza economica e della correlazione tecnica tra intervento eseguito e agevolazione richiesta.
Scarto comunicazione Superbonus: legittimo per spese ingiustificate
Prova ne è la Sentenza della CGT di I grado di Firenze, 3 marzo 2025, n. 198 incentrata sullo scarto della comunicazione di cessione del credito per Sismabonus ai sensi dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, al quale si erano opposti l'impresa cessionaria del credito e il condominio cedente.
Nel caso in esame, l’Amministrazione, all’esito del controllo preventivo ex art. 122-bis, ha ritenuto non coerente la documentazione trasmessa, con conseguente inibizione all’utilizzo del credito da parte del cessionario.
Secondo i ricorrenti, lo “scarto” sarebbe stato illegittimo per mancanza di motivazione e per l’assenza di una prova effettiva di “rischi” tali da giustificare l’annullamento. A sostegno, avevano prodotto la documentazione tecnica, tra cui computo metrico e attestazioni di spesa, ritenendo di aver pienamente adempiuto agli obblighi previsti.
La posizione dell’Agenzia: anomalie documentali e profili di rischio concreti
L’Amministrazione finanziaria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione del cessionario e la natura non impugnabile dello “scarto”. Argomentazioni respinte dalla Corte, che ha invece riconosciuto la lesività immediata del provvedimento.
Nel merito, però, l’Ufficio ha evidenziato profili concreti di anomalia:
- contratto d’appalto privo di sottoscrizione;
- voci di spesa nel computo metrico non riconducibili ad adeguamento sismico (balconi, terrazzi, facciate);
- spese tecnico-professionali pari a quasi 500.000 euro, sproporzionate rispetto ai lavori sismici (1,35 milioni), senza adeguata giustificazione e non chiaramente riconciliate con gli interventi agevolati.
- mancata acquisizione del consenso di tutti i condomini al meccanismo dello sconto in fattura e assenza di prova della diretta necessità delle spese agevolate secondo quanto chiarito dalla Circolare AdE n. 23/E del 2022.
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