Comunicazione crediti Superbonus: legittimo lo scarto per spese professionali sproporzionate

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria: nessuna detrazione per i compensi del general contractor non direttamente collegati agli interventi

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Spese professionali: no a sproporzione con costo dei lavori

Particolarmente rilevante, nel caso in esame, la sproporzione, ritenuta inammissibile, tra il valore dei lavori realizzati e l’ammontare delle spese professionali dichiarate, pari a 500mila euro, e quello dei lavori di riduzione del rischio sismico realizzati, pari a circa 1,3 milioni di euro.

Nel dettaglio, tra le voci di costo figuravano gli oneri del responsabile dei lavori, le attestazioni ex art. 119 e altri incarichi professionali. Una soglia pari a quasi il 37% del valore dell’intervento, ritenuta del tutto “inverosimile” per interventi edilizi ordinari.

La sproporzione, secondo la Corte, non può essere giustificata dal margine di guadagno del general contractor, soprattutto se – come nel caso in esame – lo stesso non ha eseguito direttamente i lavori, ma si è limitato ad attività di coordinamento subappaltando le opere a soggetti terzi.

L’anomalia non risiede solo nel quantum, ma nella natura delle spese: per accedere al Superbonus, infatti, è necessario che i costi dichiarati siano direttamente e funzionalmente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati.

La Corte ha richiamato in modo puntuale la Circolare n. 23/E del 2020, che ammette la detrazione per le spese professionali solo se “obbligatorie e prodromiche” alla realizzazione dell’intervento, e chiarisce come: “L’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato non rientra tra le spese ammesse al Superbonus, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato”.

In altri termini, i compensi per attività intermedie o di mera regia gestionale restano a carico del committente. Lo Stato – osserva la Corte – non può farsi carico anche delle spese indirette o para-commerciali, a prescindere dalla presenza formale dei documenti e dal rispetto dei massimali normativi.

Non solo: anche l’assenza di firma sul contratto d’appalto e la genericità del computo metrico, che includeva lavorazioni non strettamente rientranti nel perimetro sismabonus (ad es. terrazze, balconi, facciate), ha avallato la legittimità dello “scarto” disposto dall’Agenzia, che impedisce l’utilizzo del credito d’imposta in forma ceduta, ma non preclude ai contribuenti – precisa il giudice – la possibilità di far valere i propri diritti in altra sede o modalità.

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