Condono edilizio: la Cassazione sull’istanza di sospensione della demolizione
L'ordine di demolizione impartito con sentenza definitiva non può essere sospeso solo sulla base di ricorsi pendenti, salvo il caso in cui sia concretamente prevedibile, e in tempi brevi, un provvedimento incompatibile con l’esecuzione
Revoca demolizione: le valutazioni del giudice dell'esecuzione
Nel caso in esame, i due immobili erano stati realizzati dal medesimo soggetto su un suolo di sua esclusiva proprietà costituendo un unico centro di interesse, con volumetria complessiva superiore a quella condonabile ex art. 39 L. 47/1985 (750 mc per singolo abuso).
Come spiegano gli ermellini, tentativi di frazionamento artificioso o intestazioni successorie non possono eludere il limite volumetrico complessivo.
Impossibile quindi che potesse perfezionarsi il silenzio assenso, in mancanza dei presupposti sostanziali richiesti e consistenti in:
- pagamento degli oneri;
- completamento della docuementazione;
- dimostrazione della data di ultimazione dei lavori;
- rispetto dei limiti volumetrici imposti dalla normativa.
In questo caso il limite era stato superato, per cui il condono legittimamente non era stato concesso e non sussistevano le condizioni perché la situazione potesse cambiare.
In proposito, la Cassazione ha ricordato che la demolizione non può essere sospesa in virtù della sola pendenza di un ricorso amministrativo, a meno che non vi sia un concreto e imminente rischio di conflitto insanabile tra il provvedimento giudiziario e l’atto amministrativo eventualmente favorevole_ «L’instaurazione del giudizio amministrativo non costituisce di per sé fatto nuovo e non giustifica la sospensione dell’ordine esecutivo di demolizione già disposto con sentenza passata in giudicato».
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