Conclusioni operative
In conclusione, il ricorso respinto, confermata la demolizione, con annullamento parziale limitato alle opere di finitura non incidenti su volumi o superfici. Un diniego che conferma alcuni principi pacifici della giurisprudenza amministrativa tra i quali:
- presentare una domanda di condono non autorizza a proseguire i lavori o modificare lo stato dei luoghi;
- le uniche opere consentite sono quelle eventualmente di manutenzione o sicurezza, ma solo se autorizzate e documentate secondo l’art. 35 della Legge n. 47/1985;
- ogni intervento non comunicato o non controllabile comporta l’improcedibilità della sanatoria e la conseguente demolizione;
- il parere della Soprintendenza rimane vincolante e insuperabile in caso di vincolo paesaggistico;
- gli enti locali, in presenza di nuove opere, non possono decidere sul condono ma devono attivare il potere repressivo.
È un richiamo forte a tecnici e proprietari: la domanda di
condono non è un salvacondotto.
Fino a quando non arriva la concessione in sanatoria, il cantiere
resta fermo. Ogni iniziativa diversa, anche minima, può
compromettere irrimediabilmente la possibilità di
regolarizzazione.