Come previsto espressamente dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Lo stesso articolo stabilisce che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire,
Ma, cosa accade se il contributo di costruzione viene versato prima della definizione del procedimento amministrativo e il Comune poi comunica il diniego del permesso di costruire? La quota versata può essere restituita? E in caso, come ed entro quando?
Diniego permesso di costruire e contributo di costruzione
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6615 del 24 luglio 2025, è intervenuto su due aspetti fondamentali che riguardano la richiesta di rimborso del contributo di costruzione:
- gli effetti del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di restituzione della somma versata;
- l'azione di accertamento del diritto alla restituzione della somma versata.
Come evidente dalle domande poste in premessa, il caso trae origine da una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare. Prima della definizione del procedimento, i richiedenti avevano versato al Comune il contributo di costruzione. Il titolo edilizio è stato però negato e il successivo contenzioso, definito fino al Consiglio di Stato, ha confermato la legittimità del diniego. A quel punto gli interessati hanno diffidato l’amministrazione chiedendo la restituzione delle somme, senza ottenere risposta.
Da qui l’azione al TAR, articolata in due direzioni:
- ricorso avverso il silenzio, per l’inerzia comunale sulla diffida;
- azione di accertamento del diritto alla restituzione, con condanna al pagamento della somma versata.
Il TAR ha respinto entrambe le domande, ritenendo inammissibile il rito sul silenzio in quanto la posizione giuridica azionata era di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, ed ha accolto l’eccezione di prescrizione. Quindi il ricorso al Consiglio di Stato.