Lo schema di decreto sul Conto termico 3.0, approvato il 5 agosto scorso, introduce una disciplina specifica per le imprese, contenuta negli articoli 24-27 del Titolo V. La nuova sezione stabilisce obiettivi misurabili, criteri di spesa dettagliati e un’intensità di aiuto modulata in base alla dimensione aziendale e all’impatto degli interventi. Nel regime precedente, le imprese non avevano un capitolo normativo dedicato, ma erano trattate come parte della platea generica dei soggetti privati.
Pur restando l’incentivo destinato, in via generale, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati – come previsto dagli articoli 4 e 7 – questi ultimi sono ora distinti in una sottocategoria dedicata alle realtà produttive, per le quali sono fissati requisiti e limitazioni specifici per l’accesso al beneficio.
Cosa si intende per “impresa”
Lo schema di decreto introduce una definizione puntuale di
“impresa” all’art. 2, nell’ambito delle definizioni:
“Impresa - qualsiasi entità che eserciti un’attività economica,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di
finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In
particolare, sono considerate tali le entità che esercitano
un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un'attività economica. Tra le imprese di cui al
precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma
aggregata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le
società di scopo e i consorzi”.
Si tratta, quindi, di una definizione molto ampia, che include anche entità familiari che esercitano attività economiche, pure in forma non professionale.