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Conto termico 3.0, paletti per le imprese

Lo schema di decreto introduce un intero capitolo per le imprese, limitando le possibilità di accesso e l’intensità dell’incentivo

di Cristian Angeli - 25/08/2025

Intensità massima degli incentivi per le imprese

Mentre, per i soggetti privati, lo schema di decreto specifica che l’incentivo può raggiungere la misura massima del 65% delle spese sostenute, per le imprese viene introdotto un meccanismo più complesso.

L’articolo 27 dello schema di decreto definisce, infatti, le intensità massime degli incentivi, specificando che, per gli interventi di cui all’articolo 5, relativi a opere di piccole dimensioni finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica, il contributo non può superare il 25% dei costi ammissibili, percentuale che sale al 30% nel caso di interventi combinati su più componenti (“multi-intervento”). A queste percentuali possono aggiungersi alcune maggiorazioni: il 20% in più per le piccole imprese, il 10% per le medie, il 15% per interventi realizzati in zone assistite, il 5% se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, e il 15% qualora il miglioramento della prestazione energetica superi il 40%.
Ne deriva, quindi, che, nell’ambito degli interventi relativi a opere di piccole dimensioni finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, nella migliore delle ipotesi l’incentivo può raggiungere la misura del 50% (caso dei multi-interventi realizzati da piccole imprese).

Per gli interventi previsti dall’articolo 8, che riguardano la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in opere di piccole dimensioni, l’intensità massima dell’incentivo è fissata al 45%, con la possibilità di incrementarla di ulteriori 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti per le medie.
Dunque, in sintesi, in tale ambito, la misura massima dell’incentivo, pari al 65% come per i soggetti privati, può essere raggiunta solo dalle piccole imprese.

In tutti i casi, per le imprese, gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime stabilite.

Nota: si specifica che le considerazioni riportate si riferiscono alla lettura della bozza di decreto pubblicata il 5 agosto 2025, in attesa della versione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

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