Conclusioni
Conclude quindi il MIT che, alla luce della normativa introdotta dal Correttivo:
- gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC ricadono sempre sul soggetto che gestisce operativamente la procedura (la SUA);
- l’ente delegante è esonerato dagli obblighi ex art. 11, comma 4-bis All. II.4, salvo che gestisca direttamente parte della procedura;
- il soggetto esecutore detiene tutte le informazioni rilevanti, pertanto è il solo legittimato a effettuare correttamente il monitoraggio delle tempistiche.