Costi della manodopera: sono ribassabili?
Sebbene i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, non si esclude che essi possano essere inferiori a quanto indicato dalla stazione appaltante. Vediamo quando e perché
La sentenza del TAR
Tornando al caso in esame, la SA ha richiamato la Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, ritenendo incongrua l’offerta in quanto fondata su un fraintendimento del perimetro applicativo del ribasso.
L’art. 41, comma 14, del nuovo Codice dei contratti pubblici chiarisce infatti che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, ma precisa appunto che tali costi continuano a far parte dell’importo complessivo posto a base di gara. Pertanto, sebbene non possano essere oggetto di ribasso effettivo, ne costituiscono comunque la base di riferimento su cui calcolare l’offerta.
Il TAR ha confermato la correttezza dell’impostazione della stazione appaltante, osservando che: “Poiché tale indicazione del ribasso del 45% viene espressamente riferita dal modulo dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante all’importo di € 138.631,47, deve ritenersi che la ricorrente ha offerto liberamente il prezzo complessivo di € 76.382,31, la cui congruità non è stata dimostrata”.
La sentenza ha inoltre precisato che, secondo il combinato disposto degli artt. 108, co. 9, e 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023:
- l’operatore ha l’obbligo di indicare i costi della manodopera e della sicurezza (pena l’esclusione),
- il ribasso può anche derivare da una più efficiente organizzazione aziendale, ma va giustificato.
Nel caso in esame, la giustificazione presentata dall’operatore non è stata ritenuta adeguata, in quanto non sufficiente a dimostrare la sostenibilità dell’offerta estremamente bassa, frutto – secondo la SA – di una errata interpretazione della base su cui applicare il ribasso.
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