Crediti Superbonus scartati e poi riammessi: come richiederli?

Interrogazione al MEF su una questione pratica di non poco conto: cosa devono fare i contribuenti per fruire dei crediti non più oggetto di contenzioso ma formalmente scaduti?

di Redazione tecnica - 30/06/2025

La risposta del MEF

Il Sottosegretario Freni ha ricordato che ai sensi del comma 3 dell’art. 121, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

In questo contesto, alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall’invio della comunicazione dell’opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate riferisce che la comunicazione di esercizio dell’opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.

Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.

Queste le possibili soluzioni:

  • nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell’applicazione della procedura di controllo preventivo di cui all’articolo 122-bis del D.L. n. 34 del 2020, il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito venga prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell’opzione da cui deriva il credito;
  • sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente. In questi casi viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tenere conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.

Niente procedura automatizzata

Attenzione però: si tratta di attività che non possono esser svolte in via automatizzata in quanto necessitano di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, con interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.

Infine, il sottosegretario ha specificato che nel caso in cui i crediti non siano utilizzabili in esecuzione di provvedimenti di sequestro penale, l’art. 28-ter del D.L. n. 4/2022 dispone che essi potranno essere usati solo una volta cessati gli effetti di tale provvedimento e con un ampliamento dei tempi di utilizzo in misura pari alla durata del sequestro penale stesso.

© Riproduzione riservata