Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge

È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 08/04/2024

Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Il comma 1 destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. L'importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 2 intende ad assicurare un’efficiente gestione delle garanzie pubbliche previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, varate a supporto delle liquidità nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dai recenti eventi alluvionali, e, a tal fine, estende l’autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società in house specializzata nella gestione di fondi pubblici.

Tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell’ambito spesa autorizzata dall’articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, si rappresenta che solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.

Commi da 3 a 6. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della medesima Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, in deroga ai vincoli assunzionali, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell’anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2025, quantificati sulla base dell’inquadramento contrattuale di tali unità nell’ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 7 determina l’entità del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. In particolare, prevede che l’entità del contributo sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall’articolo 1, comma 240 della legge 213/2023, per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 34. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Art. 10 - Entrata in vigore

L’articolo in esame reca disposizioni concernenti l’entrata in vigore del provvedimento.

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