Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge

È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 08/04/2024

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

I commi 1, 2 e 3 sono volti a razionalizzare e potenziare l’efficacia dell’attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall’attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso “strumentale”.

Il comma 4 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del D.L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis) (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). Dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.

Il comma 5 non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall’effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all’invio dei dati. In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate, neppure afferenti all’irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

Il comma 6 proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il “ravvedimento speciale” delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive. Trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Il comma 7 prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un’unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l’adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell’anno 2024.

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