Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge

È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 08/04/2024

Art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Il comma 1, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sospende l’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizione, sospendendo l’utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Il comma 2 sostituisce, con alcune modifiche, l’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. In primo luogo, è specificato l’ambito di applicazione dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisando le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione. In particolare, è esteso l’ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l’inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati. Con riferimento all’esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell’ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.

In relazione alla precisazione circa l’esclusione dall’applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione al di sotto dell’ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione del comma 3 attiene alla decorrenza degli effetti del comma 2.

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