Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge

È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali

di Redazione tecnica - 08/04/2024

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

La disposizione introduce l’obbligo di comunicazione delle spese sostenute o da sostenersi in relazione alle spese di efficientamento energetico agevolabili e alle spese per interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La comunicazione relativa alle spese per interventi di efficientamento energetico va inoltrata all'ENEA e riguarda:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Per le spese antisismiche agevolabili sempre nella disciplina del Super bonus viene previsto l’obbligo di trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Si prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 e, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

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