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Dichiarazioni fiscali: la nuova Circolare del Fisco sul Decreto Adempimenti

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi. Da quest'anno disponibile anche la precompilata per titolari di partita IVA

di Redazione tecnica - 13/04/2024

Semplificazioni per sostituti d'imposta

Niente CU per i compensi relativi a soggetti in regime forfetario o regime fiscale di vantaggio 

L’articolo 3 del decreto Adempimenti interviene sulle previsioni riguardanti gli obblighi in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il “regime forfetario”, ovvero il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile.

Dal 2024, i committenti di questi contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998, ovvero:

  • del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
  • della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
  • della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).

Il Fisco segnala che resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024.

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta 

L’articolo 16 del decreto Adempimenti consente – in via sperimentale e facoltativa – ai soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo di comunicare, con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

  • l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
  • gli eventuali importi a credito;
  • altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, facendo così venir meno l’obbligo, in capo agli stessi sostituti d’imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all’interno del modello 770.

Questa nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Qualora il sostituto si avvalga, di questo sistema, esso diventa obbligatorio per comunicare le informazioni su tutte le ritenute e trattenute, operate nell’anno stesso.

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