Digitalizzazione, le indicazioni operative di ANAC alle stazioni appaltanti

In risposta alle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti sulla fase di avvio della digitalizzazione degli appalti, ANAC fornisce una serie di indicazioni operative

di Redazione tecnica - 06/02/2024

L’1 gennaio 2024 ha acquisito ufficialmente efficacia la Parte II, Libro I del nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e sono diventate operative le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Digitalizzazione: cambiamento epocale

Un cambiamento epocale sul quale in molti (compreso il sottoscritto) si sarebbero attesi una proroga all’interno del consueto Milleproroghe di fine anno. Così, invece e inaspettatamente, non è stato si è tenuto fede al calendario operativo del Codice dei contratti che aveva fissato l’1 gennaio 2024 come data per avviare questo grandissimo progetto di digitalizzazione che dovrebbe condurre il comparto dei contratti pubblici verso una nuova era.

Come tutti i cambiamenti di questa portata, era inevitabile una prima fase di adattamento delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il cui ruolo risulta essere centrale in questo progetto. E proprio da ANAC sono arrivati nel mese di gennaio 2024 parecchi chiarimenti e indicazioni riguardanti le corrette procedure sa seguire in questo processo che vede le piattaforme certificate ruotare intorno ad un fulcro rappresentato dalla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), gestita proprio dall’Autorità Anticorruzione.

Chiarimenti/Indicazioni da ANAC

Entrando nel dettaglio, di seguito gli interventi arrivati da ANAC nel 2024:

  • il comunicato del 10 gennaio 2024, con le indicazioni di carattere transitorio sull’utilizzo delle piattaforme certificate per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (c.d. microaffidamenti) fino al 30 settembre 2024;
  • il secondo comunicato del 10 gennaio 2024, con le indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale;
  • le 11 FAQ relative al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, la BDNCP, le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate (PAD) e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
  • il comunicato del 23 gennaio 2024 relativo alla versione 2.0 del FVOE;
  • il comunicato del 24 gennaio 2024, con le indicazioni sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità legale con la pubblicazione del link alla documentazione di gara;
  • il comunicato del 31 gennaio 2024, con cui si è derogato all’obbligo per le SA di comunicazione sulla disponibilità e l’utilizzo di piattaforme certificate, pena decadenza della qualificazione.

Nuove indicazioni operative da ANAC

Dopo il primo mese di start-up, arrivano da ANAC nuove indicazioni operative indirizzare alla stazioni appaltanti, proprio per rispondere alle loro domande arrivare in questa prima fase di avvio della digitalizzazione.

Prima di entrare nel dettaglio delle indicazioni (fornite mediante il classico format delle FAQ), ANAC ammette subito che lo svolgimento di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate comporta, a regime, significativi benefici in termini di riduzione dei tempi dei processi, qualità degli stessi e riduzione degli oneri amministrativi, fermo restando che la fase di avvio della digitalizzazione comporta inevitabilmente allineamenti alle nuove procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Una “quasi” ammissione di colpa a giustificazione delle problematiche e malfunzionamenti riguardanti proprio il fulcro della digitalizzazione gestito da ANAC.

In tal senso ANAC ricorda che “ancor prima dell’avvio della digitalizzazione, ha condiviso le soluzioni adottate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, AGID, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Unità tecnica di missione per il PNRR, i gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale in fase di certificazione, i soggetti aggregatori”.

Anac, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, sempre in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Unità di missione per il PNRR, ha avviato un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali, nel quale sono state analizzate le criticità emerse dal sistema e individuate possibili soluzioni che sono state già attuate e pubblicate attraverso FAQ o altre indicazioni per il mercato (si invita a tali fine a consultare la sezione del sito Anac Digitalizzazione Contratti Pubblici costantemente aggiornata per rendere noti a tutti i chiarimenti volta per volta forniti)”.

Proprio per evitare il blocco delle attività, ANAC ricorda di aver messo a disposizione, in aggiunta ai servizi infrastrutturali abilitanti l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, una interfaccia web che, anche a seguito delle richieste provenienti dalle principali stazioni appaltanti, è stata estesa agli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

Tra le questioni affrontate da ANAC durante questa prima fase di avvio:

  • il CCNL;
  • l’importo delle somme a disposizione;
  • l’identificativo unico di gara e l’identificativo unico partecipante;
  • il MEPA (in corso di definizione in collaborazione con gli stessi gestori).

Le nuove FAQ ANAC

Di seguito alcune nuove FAQ realizzate da ANAC (alcune in collaborazione con Consip) in risposta ai quesiti arrivati dalle stazioni appaltanti.

D. Come si deve compilare il campo “Codice Appalto (Univoco)” nell’interfaccia web PCP?

R. Il “Codice Appalto (Univoco)" serve alla Stazione appaltante per identificare i vari appalti nell’ambito dei propri processi amministrativi e viene anche usato dal sistema di riscossione ANAC per identificare nei MAV i dati del contratto ai fini del pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti. Non è richiesto un formato specifico ma deve essere un codice diverso per ogni stazione appaltante, oltre che diverso per ciascun appalto della stessa stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono ad esempio anteporre il proprio codice fiscale al codice che inseriscono che può essere un progressivo. ANAC valuta la compilazione in automatico del campo.

D. Come si comunicano i dati delle schede CO2 per i contratti per i quali è stato chiesto un CIG nell’interfaccia web della PCP con la scheda AD5?

R. A breve, i dati della CO2 potranno essere comunicati sempre tramite l’interfaccia web. L’ANAC sta predisponendo le schede successive in modo che, tramite interfaccia web, possano essere comunicati i dati dei contratti il cui CIG è stato chiesto tramite interfaccia web della PCP. ANAC sta valutando l’estensione ai contratti affidati attraverso altre piattaforme.

D. Come si compila il campo ID contratto nella scheda CO2?

R. La scheda CO2 è in aggiornamento e dovrà essere indicato il CIG in quel campo.

D. Se una stazione appaltante usa piattaforme diverse per gestire fasi diverse del ciclo di vita, c’è un modo per recuperare i dati delle fasi precedenti già presenti in BDNCP o bisogna ridigitarli?

R. L’utilizzo di una piattaforma certificata per la fase di esecuzione consente, tramite l’interoperabilità con BDNCP; di recuperare i dati trasmessi sempre alla BDNCP dalla piattaforma certificata usata per la fase di affidamento. Il recupero dei dati è gestito direttamente dalle piattaforme certificate mediante l’utilizzo di un ID appalto (solitamente non esposto all’utente finale) e che viene recuperato dalla piattaforma tramite il codice appalto univoco o il CIG.  Per poter recuperare i dati precedenti, è necessario che una stazione appaltante sia presente nell’elenco delle stazioni appaltanti coinvolte nella procedura, comunicato nella scheda di indizione. Per questo è indispensabile che nella scheda di indizione siano indicate tutte le stazioni appaltanti coinvolte in quella procedura, anche quelle che interverranno solo nella fase di affidamento.

D. Il recupero dei dati precedenti è possibile anche per i dati della programmazione trasmessi al MIT?

R. Al momento non è possibile recuperare i dati di programmazione perché, per come sono strutturati oggi, non sono direttamente correlabili ai dati successivi. C’è un’interlocuzione aperta con MIT per valutare sviluppi futuri in tal senso.

D. Le indicazioni contenute nelle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono ancora valide?

R. Le FAQ sulla tracciabilità sono da considerarsi valide nei contenuti ma non nei riferimenti normativi. Tali FAQ sono in corso di aggiornamento. Nell’attesa, le riposte fornite vanno ritenute riferibili al nuovo codice.

D. È possibile eliminare la richiesta del CCNL nella scheda AD3 (affidamento diretto) visto che l’art. 11 comma 2 del Codice prevede testualmente che le stazioni appaltanti lo indichino solo “nei bandi e negli inviti”?

R. Non è possibile eliminare la richiesta del CCNL di riferimento nella scheda AD3 poiché si tratta di una informazione necessaria alla raccolta dati sui contratti pubblici. Il comma 2 dell’articolo 11 impone alle stazioni appaltanti un obbligo informativo verso gli operatori economici mentre la richiesta da parte della BDNCP di indicare, all’atto dell’acquisizione del CIG, il CCNL di riferimento persegue una finalità diversa.  L’articolo 11 comma 1 stabilisce l’obbligo di applicare, al personale impiegato nell’esecuzione dei contratti pubblici, il CCNL nazionale di settore, di conseguenza la stazione appaltante è sempre tenuta ad individuare un CCNL di riferimento (tranne che per le forniture e i servizi di natura intellettuale) e la BDNCP raccoglie i dati sui contratti individuati dalle stazioni appaltanti e su quelli utilizzati dagli operatori economici.

La rilevazione è stata limitata solo nel caso dei contratti inferiori a 5000 euro, data l’esiguità dell’importo.

D. È possibile eliminare il campo “Somme a disposizione” per le forniture e i servizi dal momento che solo per i lavori ex art. 5 dell’All. I.7?

R. La voce “somme a disposizione” è una voce del quadro dei lavori ma, tenuto conto che in PCP il quadro economico è comune a tutti i contratti, è stata lasciata la stessa dicitura anche per servizi e forniture. Per questi ultimi tale voce va intesa quale voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (IVA; contributo ANAC, etc.).

D. Nell’ANACform, il campo “somme a disposizione dell’amministrazione” deve essere per forza valorizzato con un valore diverso da zero?

R. No, il campo può essere valorizzato a zero. Il sistema è stato corretto per consentirlo.

D. Come deve essere valorizzato il campo obbligatorio Ruolo OE (con scelta mandatario/mandante) in caso di Operatori non riuniti in RTI?

R. È stata predisposta la correzione per adattare il campo Ruolo OE alle varie tipologie di OE. Le piattaforme dovranno adeguarsi a tale correzione entro il 1° marzo.

Appalti di importo inferiore a 5.000 euro (microaffidamenti)

Di seguito le indicazioni fornite da ANAC relativamente agli appalti di importo inferiore a 5.000 euro (microaffidamenti).

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. Ecco l’elenco delle piattaforme digitali certificate.

ANAC aggiorna continuamente le FAQ sulla digitalizzazione.

Alternativa temporanea all’utilizzo delle piattaforme certificate

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di SmartCIG.

Attività a carico del RUP

Il RUP richiede il CIG e gestisce le varie fasi del contratto previste dalla procedura di affidamento individuata, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) tra cui ad esempio la piattaforma acquistinretepa di Consip. Qualora la S.A. non dovesse avere ancora la disponibilità di una piattaforma, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2024, può utilizzare l’interfaccia web (di cui al Comunicato del Presidente dell’Anac del 10 gennaio 2024).

Le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate

AD5 per l’affidamento

CO2 al termine dell’esecuzione del contratto

I dati che devono essere comunicati per la tracciabilità della singola procedura

Per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l’importo, la descrizione dell’affidamento, l’oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all’aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell’affidamento e l’aggiudicatario.

La scheda è in fase di ulteriore semplificazione rimuovendo i dati del CCNL e della categoria prevalente.

Per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.

Compatibilità degli acquisti di importo inferiore a 5000 assoggettati agli obblighi di digitalizzazione e il regime di deroga prevista dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006

Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

Spese giornaliere e spese economali

Per le spese giornaliere inferiori a 1500 euro non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (art. 3, comma 3, legge 136/2010).  Se dette spese sono qualificabili come spese economali, possono essere eseguite dall’economo ricorrendo al fondo cassa, senza necessità di utilizzo di una piattaforma certificata o dell’interfaccia web. Le spese economali devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste e imprevedibili, relative a fini istituzionali dell’Ente e necessarie per garantirne il funzionamento.  Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto (per le quali bisogna, invece, procedere con affidamenti diretti) e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).

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