Divieto di commistione dell'offerta: vale anche per i file digitali
Il Consiglio di Stato: il principio di segretezza dell’offerta economica si concretizza esclusivamente nella separazione totale dalla fase di valutazione dell’offerta tecnica
Commistione offerta: il divieto vale anche per i file digitali
Preliminarmente, il Consiglio ha specificato che il provvedimento di esclusione era pienamente legittimo, in quanto il RUP aveva firmato digitalmente il verbale della seduta riportante l’esclusione del Rti appellante, così approvando e ratificando l’esclusione proposta dalla commissione giudicatrice.
Inoltre il RTI è stato escluso per aver violato il principio di separazione dell’offerta tecnica da quella economica, inserendo la seconda nella stessa cartella (che equivale alla vecchia “busta cartacea”) della prima.
Si condivide, quindi, quanto statuito dal giudice di primo grado, secondo cui: “le modalità di espletamento del soccorso istruttorio correttivo dettate dalla Commissione giudicatrice non sono affatto divenute – come infondatamente sostenuto dalle deducenti - un criterio di valutazione dell’offerta (a ben vedere, mai valutata dalla Commissione), e nemmeno sono state trasformate in una causa non codificata di esclusione dalla gara”.
Vige, un generale principio di segretezza dell’offerta economica, che si concretizza nella separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, tale per cui, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è preclusa alla stazione appaltante la valutazione dell’offerta economica.
Nel caso di specie, l’operatore economico ha caricato sulla piattaforma dedicata nella stessa cartella due file riportanti, rispettivamente, l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Il Collegio ha quindi confermato l’orientamento secondo cui il divieto di commistione tra le due offerte deve essere protetto anche a fronte di un semplice rischio di pregiudizio, poiché già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione.
Sebbene tale orientamento giurisprudenziale sia sorto con riferimento a casi in cui ancora poteva dirsi materiale e concreta la separazione tra le buste contenenti le due offerte, lo stesso risulta applicabile anche alle procedure di natura telematica.
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