Edilizia e Salva Casa: nuovi chiarimenti nella Regione Siciliana

Circolare Regione Siciliana n. 8325/2025: dal Dipartimento Urbanistica nuovi chiarimenti sulle modifiche apportate alla Legge n. 16/2016 per recepire il Salva Casa

di Gianluca Oreto, Nunzio Santoro - 04/06/2025

Art. 15: edilizia libera, variazioni essenziali e sanzioni

L’art. 15 modifica alcune disposizioni cardine della legge regionale n. 16/2016:

  • viene aggiornata la disciplina dell’attività edilizia libera, recependo le novità del d.P.R. n. 380/2001, art. 6, lett. b-bis) e b-ter). Entrano a pieno titolo tra le opere realizzabili senza titolo le VEPA (vetrate panoramiche amovibili) e le protezioni dal sole o dagli agenti atmosferici (pergotende). Vengono quindi aggiunte queste due voci all’art. 3 comma 1 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. che nella norma regionale prendono la numerazione af-bis VEPA (vetrate panoramiche amovibili) e af-ter protezioni dal sole o dagli agenti atmosferici (pergotende). Il recepimento regionale è una fotocopia della norma nazionale, senza tener conto che nell’ordinamento siciliano esistevano già delle fattispecie simili ed in parte sovrapponibili con le due nuove aggiunte. Infatti, alla lett. r) del comma 1 dell’artt. 3 della L.R. 16/2016 erano già previste, tra le opere di edilizia libera, “l’installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria.” Ancora più singolare è l’analogia ed i punti di contatto delle VEPA di cui alla lett. af-bis, in edilizia libera, con le opere indicate nella lett. n) del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 16/2016, ovvero “la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni.”, che però sono soggette a CILA;
  • si interviene sull’art. 12 della L.R. n. 16/2016, aggiornando il comma 5 ed eliminando, così come già fatto nell’art. 32 del DPR 380/2001, il seguente periodo “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”. Non vengono invece modificati gli altri i criteri per determinare le variazioni essenziali rimanendo inalterato l’aspetto fondamentale per il quale le variazioni essenziali in zona vincolata diventano “totali difformità” fuoriuscendo quindi dal perimetro di applicazione della nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis);
  • si modifica l’art. 13, comma 3, adeguando le sanzioni (fiscalizzazione) per le parziali difformità al triplo del costo di produzione (per residenziale) e al triplo del valore venale (per non residenziale), secondo quanto previsto dall’art. 34 del T.U.E.
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