Errore materiale nel condono edilizio: la rettifica è un atto dovuto?
Il TAR Lazio conferma: la correzione di un refuso sulla destinazione d’uso non è una nuova domanda di sanatoria
Conclusioni
Per i tecnici, questa sentenza rappresenta un importante riferimento interpretativo, in grado di orientare correttamente la gestione degli errori materiali contenuti nei titoli edilizi, anche a distanza di tempo. Il TAR ha infatti ribadito che la rettifica di un titolo edilizio non è un nuovo procedimento amministrativo, né un atto di riesame discrezionale. Si tratta piuttosto di una attività vincolata e obbligatoria per l’Amministrazione, finalizzata a ristabilire la corrispondenza tra la volontà espressa nel provvedimento e la sua effettiva rappresentazione documentale.
La rettifica si limita a correggere errori materiali, refusi, sviste grafiche o testuali che non incidono sul contenuto sostanziale dell’atto, ma ne falsano la rappresentazione. In questo caso, la documentazione allegata all’istanza di condono dimostrava inequivocabilmente la presenza di un mutamento di destinazione d’uso, erroneamente omesso nel provvedimento finale. La correzione, quindi, non modifica né sostituisce la volontà amministrativa, ma la rende coerente con quanto già istruito e deciso.
Diversamente, il riesame (che può avvenire in autotutela) comporta un nuovo apprezzamento degli interessi in gioco, e presuppone un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Si attiva di norma per annullare, modificare o revocare un atto per vizi sostanziali, e richiede il rispetto di presupposti formali e sostanziali, tra cui il termine ragionevole, l’interesse pubblico concreto e l’eventuale contraddittorio con i destinatari.
La differenza è sostanziale:
- la rettifica è un intervento vincolato, senza valutazioni discrezionali, per correggere errori formali;
- il riesame (autotutela) è una valutazione discrezionale, per annullare o modificare atti viziati nel merito, secondo i criteri dell’art. 21-nonies della L. 241/1990.
Nel caso deciso dal TAR Lazio, non si trattava di rivalutare l’istanza o rimuovere un vizio sostanziale, ma di correggere un errore materiale manifesto, sulla base di elementi già presenti agli atti. Un’operazione che, per giurisprudenza consolidata, non solo è ammissibile, ma è addirittura doverosa, e non può essere ostacolata con pretesti formali o interpretazioni eccessivamente restrittive.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 13 maggio 2025, n. 9131IL NOTIZIOMETRO