Errori nel disciplinare: quando la rettifica impone la riapertura della gara?

ANAC spiega cosa succede se la SA apporta modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l’esito della procedura

di Redazione tecnica - 19/06/2025

La stazione appaltante può correggere errori significativi nella documentazione di gara senza prorogare i termini? Qual è il confine tra modifica “formale” e modifica “sostanziale”? E in che modo l’art. 92 del nuovo Codice dei contratti pubblici incide sulla validità della procedura?

A parlarne, facendo riferimento all'art. 92 del d.Lgs. n. 36/2023 è ANAC con la delibera del 28 maggio 2025, n. 221, in relazione a un parere di precontenzioso su un caso emblematico in tema di modifiche ai documenti di gara e obbligo di riapertura dei termini.

Errore nei documenti di gara: ANAC sulla proroga dei termini

Il caso riguarda la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto, in cui un operatore economico aveva rilevato alcune discrepanze nei valori indicati per una categoria di lavorazioni.

Dopo chiarimenti non risolutivi, la stazione appaltante aveva pubblicato una tabella rettificata pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza però procedere alla proroga del termine né alla ripubblicazione della gara.

Sebbene la stazione appaltante abbia difeso il proprio operato qualificando l’errore come meramente materiale, tale da non incidere sul quadro economico complessivo, né sull’oggetto della concessione, né sui criteri di aggiudicazione, ANAC ha precisato che l’errore riguardava elementi essenziali ai fini della partecipazione, quali importi e classifiche delle categorie SOA, e in quanto tale costituiva una modifica sostanziale alla lex specialis, oltre che una clausola immediatamente escludente.

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