Il quadro normativo
A rilevare nel caso in esame è l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte" che, al comma 2, lett. b), impone alla stazione appaltante, in presenza di modifiche significative, la riapertura dei termini di gara e, se necessario, la ripubblicazione degli atti.
Nel caso in cui la stazione appaltante apporti modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l’esito della procedura, è tenuta a riaprire i termini previsti dalla lex specialis, anche attraverso una nuova pubblicazione.
La delibera fa espresso riferimento ai precedenti consolidati:
- delibera ANAC n. 147/2024, che conferma l’obbligo di riapertura dei termini per modifiche rilevanti che incidono sui requisiti di partecipazione;
- delibera ANAC n. 5/2023, che sottolinea come anche nella vigenza del d.lgs. 50/2016 si imponesse, per il principio del contrarius actus, la ripubblicazione integrale del bando in caso di modifiche sostanziali;
Non solo: come specificato dal Consiglio di Stato, in presenza di modifiche “in grado di ampliare la platea dei partecipanti”, si riconosce il diritto alla impugnazione anche a chi non ha partecipato alla gara.