Impianti agrivoltaici e PAS: chiarimenti dal TAR sulle procedure semplificate
In un'interessante sentenza, si specifica che la distanza di 3 km dalle aree industriali prevista dall'art. 6 del d.Lgs. n. 28/2011 si riferisce all’intera estensione dell’impianto
Estensione impianti agrivoltaici: il limite chilometrico
Il tribunale ha dato ragione all’Amministrazione, ritenendo corretta l’interpretazione fornita. Spiega il Collegio che l’intero impianto deve ricadere nel raggio di 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali; non è sufficiente che solo una parte di esso rispetti il limite.
La disposizione centrale è contenuta nell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, il quale consente l’utilizzo della PAS per impianti fotovoltaici (compresi quelli agrivoltaici) realizzati:
- in aree idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- di potenza fino a 12 MW;
- distanti non più di 3 chilometri da aree industriali, artigianali o commerciali.
La tesi della ricorrente — secondo cui sarebbe sufficiente che almeno una porzione dell’impianto sia inclusa nel perimetro di 3 km — è stata respinta dal TAR, che ha evidenziato l’assoluta incoerenza di tale lettura rispetto alla ratio di salvaguardia del territorio e bilanciamento tra fonti rinnovabili e pianificazione.
Questo perché, diversamente, si consentirebbe di assentire, tramite la procedura semplificata, un impianto di qualsiasi dimensione, che si estenda anche per svariati chilometri sul territorio interessato, essendo sufficiente che per una sua minima parte ricada all’interno del raggio di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
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