Impresa fuggitiva e perdita del Superbonus: come provare il danno?

Due recenti sentenze spiegano che il risarcimento del danno è dovuto solo se il committente prova il nesso tra il comportamento della ditta e il mancato accesso della detrazione. Fondamentale produrre una perizia tecnica che ne stimi anche l’ammontare

di Cristian Angeli - 15/01/2024

L’importanza di provare il danno

Effettivamente, l’impresa ammonita dal gentile lettore non ha tutti i torti. La sentenza n. 2266 emanata dal Tribunale di Padova il 15 novembre 2023, infatti, ha negato al proprietario di un immobile che si trovava in una situazione simile a quella descritta dal quesito il riconoscimento del risarcimento del danno consistente nell’aver perso il Superbonus a causa nell’inadempimento dell’impresa, e proprio per mancanza di prove.

Infatti, come già era emerso con la sentenza n. 1080 del Tribunale di Frosinone del 2 novembre 2023, nell’ambito dei principi che regolano la disciplina del danno nel nostro ordinamento è fondamentale che siano provati tutti gli elementi che lo costituiscono. Altrimenti, non vi è titolo per richiedere un risarcimento, ma si potrà solo ottenere il riversamento di quanto già versato, dato l’inadempimento dell’esecutore.

Nel dettaglio, il Tribunale di Padova si è espresso su un caso che ha visto il committente di alcuni lavori agevolabili con Superbonus chiamare in causa l’impresa edile incaricata di realizzarli, poiché questa non li ha portati a termine nei tempi previsti dal contratto d’appalto. Appurato che nei fatti si era verificato un grave inadempimento da parte della ditta, il giudice ha imposto a quest’ultima di riversare quanto già ricevuto a titolo di corrispettivo per le opere mai realizzate, dichiarando il contratto risolto ex art. 1453 cc. Purtroppo, però, l’attore non ha conseguito alcuna vittoria per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da perdita di Superbonus, che ha collegato causalmente allo scioglimento del contratto. Infatti, il Tribunale di Padova gli ha negato detto ristoro economico, poiché il committente “non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese”.

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