Incentivi tecnici e attestazione delle funzioni: il MIT chiarisce l’art. 45 del Codice Appalti

Il Supporto Giuridico del MIT risponde sul corretto riconoscimento delle attività incentivabili, chiarendo che l’attestazione delle funzioni svolte deve essere esplicita e formalizzata

di Redazione tecnica - 18/06/2025

La risposta del MIT

Il MIT ha chiarito che, in base alla formulazione attuale dell’art. 45, non è possibile liquidare incentivi in assenza di un’attestazione espressa e specifica delle funzioni svolte. Il solo prospetto di ripartizione non è sufficiente, in quanto definisce le percentuali ma non documenta in maniera puntuale le attività concretamente svolte da ciascun soggetto.

Sarà la disciplina interna dell’ente (il regolamento sugli incentivi tecnici) a definire come deve avvenire questa attestazione, purché sia garantita la tracciabilità e la specificità dell’attività incentivata. In altre parole, è necessario un atto, anche interno e semplificato, che certifichi chi ha fatto cosa.

Dal punto di vista procedurale, il parere introduce alcune indicazioni fondamentali per la corretta strutturazione dei processi interni e l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. In particolare:

  • attestazione formale delle attività: deve trattarsi di un documento separato, o comunque chiaramente distinto, rispetto al prospetto di riparto. Può essere una dichiarazione individuale, una relazione sintetica, o un verbale riepilogativo, purché firmato e tracciabile;
  • ruolo del RUP: nella maggior parte dei casi sarà il Responsabile Unico di Progetto (RUP) a certificare le attività svolte dagli altri componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri definiti dal regolamento interno;
  • evitare incentivi “automatici”: la logica alla base del nuovo Codice, come già avveniva nel D.Lgs. n. 50/2016, è quella di premiare il merito e la qualità della prestazione effettiva, non la sola appartenenza a un ufficio o ruolo.

Sul tema, ricordiamo il precedente intervento del MIT che, con il parere del 26 settembre 2024, n. 2981, aveva ricordato che ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice, ai sensi dell’art. 45, comma 1.

Ne deriva che la SA deve considerare l’erogazione degli incentivi per le seguenti attività:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario).
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