Può un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) essere successivamente nominato collaudatore statico della stessa opera pubblica? E fino a che punto l’attività di vigilanza svolta dal CSE incide sull’imparzialità richiesta al collaudatore?
Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: il parere del MIT
Sono quesiti tutt’altro che teorici, che si pongono quotidianamente nei cantieri pubblici, dove la carenza di personale tecnico e la necessità di ottimizzare le risorse spingono le amministrazioni a valutare sovrapposizioni di ruoli. Ha fornito una interessante oltre che puntuale risposta il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025, è entrato nel merito della compatibilità tra le funzioni di CSE e quelle di collaudatore statico.
Il caso prende le mosse dall’applicazione combinata di due norme chiave:
- da un lato, l’art. 7, comma 2, della legge n. 1086/1971, che vieta di affidare il collaudo a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera; ù
- dall’altro, l’art. 116, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), che estende l’incompatibilità anche a chi abbia svolto funzioni di controllo, verifica, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
Anticipiamolo subito, il MIT non ha dubbi: il CSE rientra tra le figure incompatibili, poiché esercita un’attività di vigilanza tecnica sull’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, anche in assenza di altri incarichi nel progetto, il coordinatore per la sicurezza non può essere nominato collaudatore statico della medesima opera.