Quadro normativo di riferimento
Per motivare la sua risposta, il Ministero ha ricostruito un quadro normativo complesso, ma coerente nel tempo, che tutela la terzietà e l’indipendenza del collaudatore.
Il punto di partenza è la legge n. 1086/1971, che già sanciva il divieto di cumulo tra collaudo e funzioni di progettazione o direzione lavori. Con il passaggio ai successivi codici degli appalti, questo principio si è ampliato fino a comprendere qualunque attività di vigilanza o controllo, proprio per evitare possibili interferenze tra chi verifica l’opera e chi ha partecipato alla sua esecuzione.
Oggi, l’art. 116, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ribadisce espressamente che l’incarico di collaudo non può essere conferito “a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.
Una formulazione ampia, che riprende integralmente la disciplina del precedente art. 102, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e trova radici ancora più profonde nell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e nella legge Merloni (n. 109/1994).
A rafforzare il principio di indipendenza interviene anche l’art. 16, comma 4, dello stesso Codice, che impone alle stazioni appaltanti di adottare misure efficaci per prevenire e risolvere ogni conflitto di interesse.
Il MIT sottolinea inoltre che, in base all’art. 14, comma 5, dell’allegato II.14, l’eventuale cumulo tra collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo è ammesso solo se il professionista possiede i requisiti specifici e non si trova in condizioni di incompatibilità.
La giurisprudenza penale, infine, contribuisce a definire il perimetro: la Corte di Cassazione (sez. IV, n. 24915/2021 e sez. III, n. 18040/2024) ha qualificato l’attività del CSE come “alta vigilanza” in materia di sicurezza, esercitata attraverso poteri di controllo e di sospensione delle lavorazioni.
È proprio questa natura di vigilanza tecnica a rendere il ruolo del CSE incompatibile con quello di collaudatore statico, che deve invece garantire imparzialità assoluta.