Legge delega Codice dei contratti: Semplificazione delle procedure - 6

Lettera f) del comma 2: Semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali

di Paolo Oreto - 11/07/2022

Nella lettera f) del comma 2 legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” il principio ed il criterio direttivo è il seguente “semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione”. Potremmo dire che qualcosa del tutto simile è possibile ritrovarla nella legge delega che fu alla base del vigente Cdice dei contratti ed in cui alla lettera p) era specificato “previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;”.

Entrambe le lettere (quella della nuova legge delega e quella della precedente) indicano che occorre prevedere misure idonee a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessioni, mentre la novità della nuova legge delega è insita nel primo periodo dove si afferma che il legislatore delegato dovrà rispettare il prncipio della semplificzione delle procedura finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, per il raggiungimento degli obiettivi di Agenza 2030.

Semplificazioni per investimenti in tecnologie verdi e digitali

Nella nuova versione della legge delega n. 78/2022 sono dettate semplificazioni delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca. In relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale.

L’art. 34 dell’attuale Codice dei contratti

In verità anche l’attuale Codice dei contratti contiene l’articolo 34 rubricato, appunto “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” il cui testo vigente è, in atto, il seguente “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.”

In verità è possibile affermare che l’applicazione dell’articolo 34 non ha dato i risultati sperati mentre c’è stato negli anni un fiorire di, a volte, ridondanti dei vari criteri ambientali adottati dal Minstero dell’ambiente (vedi pagina del Mininistero della Transizione ecologica).

Speriamo che il nuovo Codice rispetti il principio della legge delega in maniera più snella ed applicativa.

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