Modulistica unificata edilizia: dalla Liguria le Linee guida per il Salva Casa
Con il decreto del 7 luglio 2025 la Regione Liguria approva il Manuale Linee Guida Salva Casa con i criteri interpretativi e uniforma i procedimenti alla nuova disciplina edilizia nazionale
Dopo l’aggiornamento formale della modulistica edilizia approvato con Decreto Dirigenziale n. 3295 del 7 maggio 2025, la Regione Liguria compie un passo ulteriore, adottando uno strumento operativo fondamentale per i Comuni e i professionisti tecnici: le Linee guida sull’applicazione della normativa nazionale introdotta con il Salva Casa.
Regione Liguria: ecco le Linee guida per il Salva Casa
Il nuovo Decreto del 7 luglio 2025, n. 5060, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e adottato con deliberazione della Giunta, ha infatti approvato le «Linee Guida regionali di indirizzo e coordinamento sul Decreto legge 29 maggio 2024 n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” convertito dalla legge 24 luglio 2024 n. 105», con l’obiettivo di rendere omogenea su tutto il territorio regionale la gestione dei procedimenti edilizi alla luce delle recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), arrivate dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).
Come precisato nel decreto stesso “Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso”.
Gli argomenti oggetto delle Linee guida seguono pedissequamente le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia ovvero:
- il recupero dei sottotetti (art. 2 bis, d.P.R. n. 380/2001);
- gli interventi di edilizia libera – VePA e pergotende (art. 6, d.P.R. n. 380/2001);
- lo stato legittimo degli immobili (art. 9 bis, d.P.R. n. 380/2001);
- i mutamenti di destinazione d’uso (art. 23-ter, d.P.R. n. 380/2001);
- l’agibilità per i mini appartamenti (art. 24, d.P.R. n. 380/2001);
- le nuove tolleranze costruttive ed esecutive (art. 34 bis, d.P.R. n. 380/2001);
- i casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (art. 34-ter, d.P.R. n. 380/2001);
- l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (art. 36 bis, d.P.R. n. 380/2001).
Nei seguenti paragrafi un focus sulle indicazioni più significative.
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