Omissione documentale e principio del risultato: il TAR sugli inadempimenti di carattere formale

Il TAR Lazio (sentenza n. 16377/2025) chiarisce che l’esclusione da una gara non può fondarsi su omissioni puramente formali, se i dati richiesti risultano già desumibili da altri atti dell’offerta.

di Redazione tecnica - 24/09/2025

Quando un documento mancante comporta davvero l’esclusione? Un operatore economico può essere escluso da una gara pubblica per non aver allegato un documento richiesto a pena di esclusione, anche se i dati mancanti risultano chiaramente da altri atti già prodotti?

Omissione documentale e principio del risultato: la sentenza del TAR Lazio

Domande certamente interessanti sulle quali occorre una valutazione e un opportuno bilanciamento tra le cause da esclusione e i principi del risultato e della massima partecipazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Un adempimento (o inadempimento) previsto espressamente dalla legge di gara può, infatti, avere natura formale o sostanziale, con conseguenze evidenti sull’esclusione del concorrente da una procedura.

Se ne parla all’interno della sentenza n. 16377 del 22 settembre 2025, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la contestazione di una concorrente seconda classificata ad una procedura aperta per l’affidamento di servizi.

La ricorrente chiedeva l’esclusione del RTI aggiudicatario per la mancata presentazione dell’allegato 3.1. “Dettaglio offerta economica”, previsto dal disciplinare a pena di esclusione. A suo dire, la Commissione avrebbe dovuto rilevare l’irregolarità ed escludere il raggruppamento poi risultato vincitore della gara.

Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe reso l’offerta incompleta e non conforme alle prescrizioni della lex specialis, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto scartarla e attribuire l’aggiudicazione alla seconda classificata.

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