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Omissione documentale e principio del risultato: il TAR sugli inadempimenti di carattere formale

Il TAR Lazio (sentenza n. 16377/2025) chiarisce che l’esclusione da una gara non può fondarsi su omissioni puramente formali, se i dati richiesti risultano già desumibili da altri atti dell’offerta.

di Redazione tecnica - 24/09/2025

Il quadro normativo di riferimento

La decisione del TAR Lazio si inserisce nell’ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici che ha posto con forza alcuni principi destinati a guidare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici.

In primo luogo, l’art. 1 introduce il principio del risultato come stella polare nella gestione degli appalti pubblici. Adesso ogni attività legata all’affidamento e all’esecuzione dei contratti deve essere orientata non al rispetto meramente formale delle regole, ma al raggiungimento dell’interesse pubblico primario, ossia la scelta dell’offerta migliore in tempi certi e con procedure efficienti.

Accanto a questo, l’art. 107 disciplina le modalità di presentazione delle offerte e la loro conformità agli atti di gara, richiamando il rispetto delle prescrizioni della lex specialis ma sempre in coerenza con i principi generali del Codice.

Nel caso di specie entrava in gioco anche l’art. 17 del disciplinare di gara, che prevedeva la presentazione del “Dettaglio offerta economica” a pena di esclusione. Proprio l’interpretazione di questa clausola ha costituito il cuore della controversia: il giudice ha dovuto stabilire se la sua violazione avesse carattere sostanziale o se, al contrario, potesse essere ricondotta a un inadempimento privo di reale incidenza, da leggere alla luce dei principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione.

La giurisprudenza amministrativa, anche precedente all’entrata in vigore del nuovo Codice, ha più volte affermato che l’automatismo espulsivo deve essere evitato quando si tratta di irregolarità meramente formali, proprio per non sacrificare inutilmente la concorrenza e la par condicio.

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