Cosa dice il Consiglio di Stato: i principi fondamentali
Il tema, al pari di quello che riguarda i costi della manodopera, dovrebbe trovare risposta all’interno delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti. Purtroppo, però, è stato necessario l’intervento della giustizia amministrativa che, come nel caso oggetto della presente sentenza, ha confermato l’automatismo dell’esclusione. In particolare, la decisione del Consiglio di Stato si fonda su un’interpretazione rigorosa delle seguenti disposizioni del Codice dei contratti:
- art. 108,
comma 9:
l’obbligo di indicazione separata degli oneri aziendali per la sicurezza è tassativo e inderogabile – Tale comma 9 dispone: “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”; - art. 110,
comma 5, lettera c):
la non congruità degli oneri di sicurezza è causa di esclusione ex lege, anche senza espressa previsione nella lex specialis. La lettera c), comma 5 dell’art. 110 dispone: “La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
…
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
…”.
In definitiva, non è ammessa alcuna compensazione o rimodulazione in sede di verifica dell’anomalia, salvo errori materiali ictu oculi riconoscibili o eventi sopravvenuti, che nella fattispecie non ricorrevano. Nel caso di specie, inoltre, il modulo predisposto dalla stazione appaltante era chiaro e non equivoco nel richiedere la separata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza.