Analisi tecnica
La sentenza ribadisce che la dichiarazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma uno strumento sostanziale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che incide direttamente sulla legittimità dell’offerta.
La “sostenibilità complessiva” dell’offerta economica non può mai sanare un errore di sottostima o una errata allocazione di tali oneri, neppure in presenza di un ampio margine di utile o di costi generali capienti. Il principio è chiaro: quella voce deve essere separatamente e congruamente dichiarata.
Non è rilevante se i costi fossero “comunque presenti” altrove: la dichiarazione dev’essere autonoma, esplicita e consapevole. Nessuna specificazione successiva può trasformarsi in un’integrazione postuma dell’offerta, che resterebbe irrimediabilmente carente.