Onorario Direttore Lavori e adeguamento prezzi: nessun compenso aggiuntivo per la contabilizzazione
Il MIT chiarisce che l’attività del Direttore dei Lavori legata alla contabilizzazione dei maggiori importi per variazione prezzi rientra nelle sue funzioni ordinarie, senza diritto ad ulteriori compensi.
Il quadro normativo di riferimento
Sebbene non espressamente richiamato nel parere, il riferimento tecnico-organizzativo più coerente è l’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina le modalità di svolgimento della Direzione dei Lavori (DL). L’art. 1, comma 2, lettera s) di tale allegato stabilisce che spetta al Direttore dei Lavori il rilascio degli stati di avanzamento dei lavori, e il comma 3 precisa che è lui il responsabile del controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, compresa la contabilizzazione dei fatti producenti spesa.
A tale responsabilità si collega l’obbligo di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire i rilievi sul registro di contabilità e calcolare la spesa, secondo il principio della costante progressione della contabilità.
In sostanza, qualunque modifica contrattuale o contabile, inclusa la compensazione prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, è attività tipica della funzione tecnica del Direttore dei Lavori e non dà diritto ad onorari ulteriori.
Documenti Allegati
Parere MIT n. 3520/2025IL NOTIZIOMETRO