Permesso di costruire: la richiesta di variante non sospende i termini per la decadenza
Il permesso di costruire ha dei precisi limiti temporali per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che una semplice richiesta di variante possa sospenderli
Testo Unico Edilizia: efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
La norma di riferimento per comprendere la decisione del TAR è l’art. 15, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il cui comma 2 stabilisce che:
“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione [...] non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga motivata [...]”.
"La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".
La norma indica in modo chiaro e tassativo:
- i termini massimi per l'efficacia del titolo edilizio;
- la necessità di richiesta motivata di proroga prima della scadenza;
- l’automatismo della decadenza in caso di mancato completamento.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO