Permesso di costruire: la richiesta di variante non sospende i termini per la decadenza
Il permesso di costruire ha dei precisi limiti temporali per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che una semplice richiesta di variante possa sospenderli
Variante al permesso di costruire: la richiesta non proroga i termini del pdc
Tenendo conto quindi di quanto previsto dalla norma, il TAR ha ricostruito il quadro cronologico dei fatti e respinto il ricorso, sottolineando che:
- i lavori sono stati effettivamente iniziati tre mesi dopo dal rilascio del pdc, ma non sono mai stati completati;
- da tale data ha iniziato a decorrere il termine triennale per la conclusione dei lavori, scaduto senza richiesta di proroga;
- la richiesta di permesso in variante non sospende i termini previsti dall’art. 15, né equivale a una richiesta di proroga.
Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “Il rilascio di un permesso in variante non determina un nuovo termine di inizio o ultimazione dei lavori, che resta quello del titolo originario".
Ne deriva che il permesso è decaduto secondo i termini previsti dal Testo Unico Edilizia e che non esistono basi normative per ritenere sospesi o prorogati i termini in assenza di una richiesta esplicita di proroga motivata per cause oggettive, come disposto dal comma 2 dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
In conclusione, la presentazione di una variante progettuale, anche se tempestiva, non sospende né rinnova i termini di validità del permesso originario.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO